1. Nello svolgimento dei propri lavori, la Commissione, individuati i diversi argomenti oggetto dell'inchiesta, può ripartire fra i propri componenti il compito di riferire circa ciascuno di essi, ferma restando la responsabilità del Presidente, o del relatore da questo designato, di formulare una relazione conclusiva, secondo le indicazioni di cui all'articolo 3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.